(massima n. 1)
La norma dell'art. 83 c.p.c. la quale enumera gli atti sui quali nel giudizio di merito può essere rilasciata la procura speciale, pur non distinguendo gli atti provenienti dalla stessa parte che conferisce il mandato da quelli provenienti dalla controparte, richiede, tuttavia, la esistenza di un collegamento tra l'atto e la procura speciale, nel senso che questa deve essere necessariamente rilasciata o sull'atto della parte che conferisce il mandato, ovvero sulla copia notificata dell'atto dell'avversario, con la conseguenza che, quando manca tale collegamento, la procura può essere conferita soltanto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. (Nella specie, la C.S. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto la nullità della procura rilasciata dall'interveniente volontario sulla copia di ricorso possessorio non proposto nei suoi confronti).