(massima n. 1)
L'esperibilitą del regolamento preventivo di giurisdizione, ad opera anche della parte che ha adito il giudice, postula un interesse concreto ed attuale a sentire definire la questione di giurisdizione, e, pertanto, deve essere negata qualora, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, non sia profilabile l'eventualitą di una declinatoria della giurisdizione di detto giudice e di una conseguente inutilitą dell'attivitą processuale gią svolta.