(massima n. 1)
I certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta di essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, (nella specie, richiesta ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica di un lavoratore alla cui assunzione il datore di lavoro si era obbligato condizionatamente all'esito positivo dell'accertamento stesso), essi costituiscono elementi di convincimento liberamente valutabili dal giudice del merito, il quale può accogliere o rigettare un'istanza di ammissione di consulenza tecnica di ufficio sulle circostanze controverse, senza che il relativo provvedimento possa essere censurato in sede di legittimità.