(massima n. 1)
La prescrizione breve biennale, prevista dall'art. 2947 secondo comma c.c. per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, riguarda soltanto la responsabilitą extracontrattuale per fatto illecito, e, pertanto, non trova applicazione nel diverso caso in cui il diritto al risarcimento di quel danno venga fatto valere in base ad un contratto ed in forza della dedotta inosservanza delle obbligazioni ad esso inerenti (nella specie, inosservanza da parte di un dipendente dell'obbligo di diligenza nell'espletamento di mansioni di autista), il quale resta soggetto al termine di prescrizione riguardante i diritti nascenti dal contratto stesso (nella specie, decennale).