(massima n. 1)
Il principio fissato dall'art. 390 c.p.c., secondo il quale la rinuncia al ricorso ordinario per cassazione opera anche se non accettata dalla controparte, implicando essa il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e quindi il venir meno dell'interesse dell'avversario a contrastare l'impugnazione, non è applicabile con riguardo al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Questo, infatti, non è un mezzo d'impugnazione, né, correlativamente, presuppone una situazione di soccombenza, ma è uno strumento esperibile da ciascuno dei contendenti per conseguire, in esito ad un procedimento di tipo incidentale, la definizione della questione di giurisdizione in via prioritaria. Ciò comporta che la rinuncia al regolamento preventivo, quando l'avversario non si sia limitato a sostenerne l'inammissibilità od improcedibilità, ma abbia contrapposto la propria tesi sulla questione di giurisdizione, non può implicare, in difetto di accettazione, l'estinzione del procedimento incidentale, in quanto l'insistere del controricorrente, per la trattazione e definizione del contrasto sul punto della giurisdizione, configura un impulso processuale idoneo a tale fine, e quindi preclusivo di detta estinzione.