(massima n. 1)
Qualora la cassazione con rinvio venga disposta con assegnazione della causa ad altra sezione dell'ufficio giudiziario che emise la sentenza annullata, come consentito dall'art. 383 c.p.c., la circostanza che la pronuncia in sede di rinvio venga resa dalla medesima sezione, che pronunciò la sentenza cassata, non determina una situazione d'incompetenza, né comunque spiega di per sé effetti invalidanti, nemmeno nel caso di partecipazione di uno o più giudici ad entrambe le decisioni, in violazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4 c.p.c., trattandosi di inosservanza che la parte, che non si sia avvalsa del rimedio della ricusazione, non può dedurre come ragione di nullità della sentenza (ravvisabile solo nel diverso caso in cui il giudice abbia nella causa un proprio interesse diretto, che lo ponga nella veste di parte).