(massima n. 1)
La pronuncia sulla litispendenza, benché non inerisca alla competenza stricto sensu, è a questa equiparata agli effetti del regolamento necessario di competenza per esplicita previsione dell'art. 42 c.p.c., in quanto la ritenuta pendenza di una controversia identica conduce alla sottrazione della cognizione del procedimento instaurato al giudice adito, sia pure per considerazioni diverse dalla violazione dei criteri di riparazione della giurisdizione tra i giudici ordinari, ma con conseguenze simili in ordine al tipo di pronunzia cui la questione può dar luogo ed alla connessa esigenza di provvedere tempestivamente alla individuazione del giudice destinato a conoscere della causa.