(massima n. 1)
Il ricorso al giudice dell'esecuzione, diretto a far valere la nullitą dell'assegnazione del credito pignorato al creditore procedente (art. 553 c.p.c.) per essere stata disposta a seguito di ripresa di ufficio del processo esecutivo, dichiarato estinto, proposto da chi, in qualitą di cessionario del credito pignorato presso il terzo in danno del debitore esecutato, sostenga di essere titolare di un diritto poziore rispetto a quello del creditore procedente, integra una opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. e non una quaerela nullitatis, con la conseguente sua sottoposizione alle limitazioni poste dalla detta norma, senza che assuma rilievo una diversa qualificazione data dalla parte a tale azione.