(massima n. 1)
Qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo sia accolta solo in parte — come avviene allorché l'accoglimento concerna soltanto l'elemento quantitativo della domanda originaria — pur essendo il titolo esecutivo costituito esclusivamente dalla sentenza, gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta (art. 653, secondo comma, c.p.c.), con la conseguenza che, stante la legittimità dell'avvenuta esecuzione, le spese inerenti al decreto e quelle attinenti al precetto reso necessario dal mancato pagamento, sono legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma attribuita definitivamente al creditore.