(massima n. 1)
La condanna al pagamento delle spese processuali, che consegue alla soccombenza e prescinde da una specifica richiesta della parte vittoriosa, trova ostacolo nella dichiarazione di rinuncia, purché essa provenga dalla parte medesima o dal difensore munito di mandato speciale, e non anche, pertanto, dal difensore munito della sola procura alla lite, salvo che si dichiari antistatario.