(massima n. 1)
L'efficacia probatoria di una scrittura privata č condizionata al fatto che la sottoscrizione sia stata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciō autorizzato o che sia giudizialmente riconosciuta come proveniente da colui contro il quale č prodotta in giudizio, onde, se non si versi in ipotesi di sottoscrizione autenticata, la negazione, da parte dell'interessato, che la sottoscrizione č la propria impone alla parte che intende valersi della scrittura di dimostrarne la provenienza mediante il procedimento di verificazione, la cui mancata proposizione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova, rimanendo precluso al giudice di prescindere dalla detta procedura di verificazione, anche se egli ritenga di poter acquisire la certezza dell'autenticitā della sottoscrizione attraverso l'esame di altri elementi estrinseci alla scrittura o mediante argomenti logici su di essi fondati.