(massima n. 1)
L'art. 409 n. 3 c.p.c. include nella sua previsione anche i rapporti in genere di lavoro autonomo professionale aventi i requisiti in esso indicati, compresi, in particolare, i rapporti di assistenza e patrocinio legale, la cui specifica disciplina non osta all'operativitā di tale norma, non derivandone mancanza di autonomia e posizione di subordinazione. Pertanto, č soggetta alla disciplina delle controversie individuali di lavoro la pretesa attinente all'attivitā professionale di avvocato nell'interesse di una societā caratterizzata da continuitā, per durata pluriennale e con assiduitā di impegni, nonché da collaborazione, per la preordinazione al fine di assicurare il regolamento dei suoi rapporti con i terzi.