(massima n. 1)
Nel giudizio soggetto al rito del lavoro, la decadenza del convenuto, ai sensi del secondo comma dell'art. 416 c.p.c., dal diritto di proporre eccezioni processuali e di merito che (come quella di prescrizione) non siano rilevabili d'ufficio presuppone l'osservanza, da parte dell'attore, delle prescrizioni dell'art. 414 dello stesso codice, e, in particolare, di quella contenuta nel n. 4 di tale articolo. Pertanto, qualora, a causa di incompleta o inesatta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, il convenuto non abbia avuto modo od interesse a sollevare un'eccezione in senso proprio, questa può essere proposta anche oltre il limite precisato dal citato art. 416, e quindi con la prima difesa successiva alla deduzione o all'acquisizione in giudizio, per altra via, del fatto o elemento omesso, la cui cognizione è essenziale ai fini della proposizione dell'eccezione stessa.