(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 394, terzo comma, c.p.c., il giudizio di rinvio č ad istruzione «chiusa», con divieto per le parti di prendere conclusioni diverse e svolgere attivitą assertiva e probatoria (eccettuato il giuramento decisorio) diversa da quella gią espletata nel giudizio in cui fu pronunziata la sentenza cassata, salvo che l'esigenza di nuova e diversa attivitą difensiva sorga dalla stessa sentenza di cassazione, come nei casi di ritenuta applicabilitą di una legge sopravvenuta, implicante la rilevanza e conseguente necessitą di accertamento di nuovi elementi di fatto, o di riscontro di vizi processuali che abbiano impedito il pieno esercizio dei diritti spettanti ai contendenti, ovvero di diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso.