(massima n. 1)
A gli effetti dell'art. 409 n. 3 c.p.c., la natura professionale dell'attività che il libero professionista, preposto ad un laboratorio di analisi cliniche, svolge, in qualità di «convenzionato esterno», a beneficio degli assistiti da un ente pubblico non è di per sé sufficiente per ritenere che tale prestazione continuativa e coordinata abbia altresì natura prevalentemente personale, ove l'attività di analisi pur sempre riferibile all'analista che sottoscrive i vari referti, sia svolta in una struttura organizzativa di rilevanti dimensioni e con la stabile collaborazione di una pluralità di operatori (nella specie, altri tre analisti, un medico e quattro dipendenti con compiti tecnici ed amministrativi), e non di soli ausiliari con funzioni soltanto esecutive.