(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 358 c.p.c., che impedisce la riproposizione dell'appello dichiarato inammissibile o improcedibile, non č applicabile nel caso in cui venga dichiarata la nullitą del gravame (nella specie, proposto a mezzo di procuratore non esercente nel distretto della corte di appello) atteso che in tal caso il diritto di impugnazione, anziché essersi consumato, deve considerarsi come non esercitato per la nullitą del relativo atto, in ordine al quale la pronuncia del giudice ha valore soltanto dichiarativo.