(massima n. 1)
Č soggetta al rito del lavoro la controversia relativa ai compensi spettanti all'avvocato che abbia, senza limiti di tempo e sulla base di un compenso unitario per ciascuna pratica, prestato la propria attivitą professionale, in veste di fiduciario del committente e secondo le direttive di massima di quest'ultimo, ricorrendo in tal caso, oltre il carattere essenzialmente personale dell'attivitą prestata, proprio dell'opera del professionista forense, anche gli estremi della continuitą e del coordinamento e, quindi, tutti i requisiti della cosiddetta «parasubordinazione» di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c.