(massima n. 1)
La dichiarazione d'improcedibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non depositata nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., non osta all'ammissibilità di una successiva richiesta di regolamento che può essere avanzata anche dalla controparte nella stessa fase processuale; ed a tal fine non è rilevante che sia stata proposta con (controricorso e) ricorso incidentale, stante l'irrilevanza dell'adozione di una forma processuale non utilizzabile nell'ambito del procedimento per regolamento di giurisdizione, ove quell'atto possa convertirsi in un ricorso autonomo per regolamento di giurisdizione, presentandone i prescritti requisiti e contenendo la richiesta di una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte sulla questione di giurisdizione.