(massima n. 1)
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, proposto in relazione a procedimento instaurato per l'adozione di provvedimenti d'urgenza a norma dell'art. 700 c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile in conseguenza della sopravvenuta definizione di quel procedimento con il rigetto dell'istanza attrice, senza la fissazione di un termine per l'inizio del giudizio di merito e senza che questo giudizio sia stato in concreto promosso, implicando ciò il venire meno dell'interesse al regolamento medesimo per la mancanza di un processo pendente.