(massima n. 1)
La domanda riconvenzionale in controversia che, benché soggetta al rito del lavoro, sia stata instaurata con quello ordinario ben può essere proposta, prima della trasformazione del rito disposta dal giudice, con lo stesso rito ordinario, con conseguente inoperatività per essa della decadenza collegata dall'art. 418, primo comma, c.p.c. all'omessa richiesta, da parte del convenuto, di fissazione di una nuova udienza di discussione.