(massima n. 1)
In armonia con il principio costituzionale del diritto alla difesa, come l'improponibilità di nuove eccezioni nel giudizio di appello, disposta dall'art. 437, secondo comma, c.p.c., va intesa come limitata alle eccezioni proponibili (e tuttavia non proposte) nel giudizio di primo grado così, analogamente, nel giudizio di rinvio, sono precluse le sole eccezioni che sarebbe stato possibile proporre nelle precedenti fasi di merito, mentre sono invece consentite quelle con cui (in ordine alle situazioni ancora sub iudice) si facciano valere fatti sopravvenuti (nella specie, formazione del giudicato esterno), ancorché ciò implichi una impostazione delle questioni diversa da quella conseguente alla sentenza di cassazione.