(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la fissazione di nuova udienza per la discussione e la pronuncia della sentenza, secondo la previsione dell'art. 429, secondo comma c.p.c., non determina ancora l'apertura della fase di deliberazione della decisione, e, pertanto, non osta all'esperibilitą del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c.