(massima n. 1)
La rinuncia agli atti del giudizio č valida ed efficace anche se compiuta mediante atto scritto extraprocessuale, e la parte che ne contesti infondatamente l'operativitā, rendendo quindi necessaria la prosecuzione e definizione del processo con sentenza, legittimamente č condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte, in base al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.