(massima n. 1)
Anche nel rito processuale del lavoro sono ammissibili sentenze non definitive per risolvere questioni pregiudiziali di merito, atteso che la decisione parziale, oltre a non pregiudicare i diritti delle parti e a non comportare alcuna nullità, non è necessariamente in contrasto con le caratteristiche di rapidità e snellezza proprie del processo del lavoro e trova fondamento nel quarto comma dell'art. 420 c.p.c., in cui la previsione di emissione di sentenze non definitive in ipotesi di «altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio» non può essere intesa in senso limitato alle questioni processuali. Né la sentenza non definitiva sull'an (condanna generica) può ritenersi esclusa dal disposto dell'art. 423 dello stesso codice, giacché il primo comma di tale norma riguarda le somme non contestate e non l'accertamento del diritto, mentre il secondo comma pone una deroga al secondo comma dell'art. 278 c.p.c., consentendo la concessione di una provvisionale, oltre che con la sentenza non definitiva, anche prima o dopo la pronuncia di questa.