(massima n. 2)
Qualora il ricorrente per cassazione abbia eletto domicilio presso il difensore, ma non in Roma, il principio fissato dal combinato disposto degli artt. 366 secondo comma e 370 primo e secondo comma c.p.c., circa la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, mira a tutelare non il ricorrente medesimo, ma la controparte, alla quale, pertanto, deve riconoscersi la facoltą di effettuare validamente detta notificazione presso il difensore domiciliatario.