(massima n. 1)
A norma dell'art. 428 c.p.c. l'incompetenza per territorio, in materia di controversie individuali di lavoro, può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 stesso codice, ovvero rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420, ma ove il pretore non ritenga di doversi avvalere di questa autonoma facoltà di rilievo dell'incompetenza, l'eccezione di parte convenuta, idonea ad impedire che la causa rimanga radicata presso il giudice adito secondo il criterio del foro non contestato, deve essere valutata non solo nella sua tempestività, ma anche sotto il profilo della completezza, posto che la contestazione deve riguardare tutti i fori speciali, alternativamente previsti dall'art. 413 c.p.c. di cui l'istante abbia inteso avvalersi.