(massima n. 1)
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il quale indichi le parti del processo cui si riferisce in termini generici, non sufficienti alla loro identificazione (nella specie, in giudizio promosso da pił parti, aggiungendo al nome della prima l'espressione «ed altri»), č inammissibile, per inosservanza dell'obbligo fissato dall'art. 366 primo comma n. 1 c.p.c. (applicabile in virtł del richiamo dell'art. 41 c.p.c.), mentre resta a tal fine irrilevante che la suddetta identificazione sia possibile utilizzando atti autonomi e distinti, quale la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario.