(massima n. 1)
Le spese processuali attinenti ad anticipazioni ed attivitą difensive successive e conseguenziali alla sentenza di primo grado (come quelle per esame avviso deposito sentenza, esame detta sentenza, registrazione sentenza, ecc.) sono relative al giudizio di appello e, quindi, devono essere liquidate dal giudice di secondo grado che ponga a carico della parte soccombente le spese di tale giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c.