(massima n. 1)
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in relazione ad una pluralità di procedimenti pendenti dinanzi a giudici diversi, è proponibile con unico atto, qualora le pretese rispettivamente fatte valere in detti procedimenti siano inscindibilmente connesse, sì da dover essere necessariamente esaminate e decise in unico processo e dallo stesso giudice. (Nella specie, a fronte degli atti di un comune, rivolti a conseguire il rilascio di un immobile adibito a teatro e delle relative attrezzature, il privato, gestore di detto teatro, aveva impugnato tali atti davanti al giudice amministrativo, ed aveva altresì chiesto la disapplicazione degli stessi, davanti al giudice ordinario, al fine di mantenere il godimento di quei beni e di poter proseguire la propria attività. La Suprema Corte, rilevando la unitarietà della vicenda processuale, ha ritenuto esperibile il regolamento di giurisdizione con un solo atto, alla stregua del principio di cui sopra).