(massima n. 1)
L'individuazione della data di notificazione o comunicazione di un atto processuale, per quanto riguarda gli effetti a carico del destinatario (nella specie, decorso del termine d'impugnazione, a norma dell'art. 11 della L. 8 luglio 1980, n. 319, avverso il decreto di liquidazione di compenso peritale), resta regolata, ove vi sia contrasto fra pił documenti, dal principio della prevalenza delle risultanze fornite dall'atto consegnato al destinatario medesimo.