(massima n. 1)
Per l'accertamento della data della notifica, costituente elemento essenziale dell'atto, non altrimenti sostituibile, quando, in particolare, occorra stabilire, in base ad essa, la decadenza o meno dal diritto d'impugnazione a carico del destinatario, deve farsi riferimento alla relata contenuta nella copia consegnata a quest'ultimo e non gią alla relata contenuta nell'atto restituito a colui che ha chiesto la notifica. Pertanto, la difformitą quando a detta data tra l'atto in possesso del notificante e quello consegnato al notificato si risolve a favore di quest'ultimo, gravando sul notificante, che eccepisca la decadenza, l'onere di provare, mediante querela di falso, trattandosi di contrasto fra due atti pubblici, la corrispondenza della relata stilata sull'atto in proprio possesso con quella redatta sulla copia notificata.