(massima n. 1)
La sottoscrizione da parte dell'ufficiale giudiziario della relazione di notificazione redatta in calce alla copia notificata dell'atto non è prescritta a pena di nullità, né la nullità può essere dichiarata ex art. 156 c.p.c., per difetto di requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo, allorché la cognizione circa la provenienza della consegna dell'atto stesso sia desumibile dalla sottoscrizione apposta sull'originale o su altre copie contestualmente notificate ad altri soggetti presso il medesimo domiciliatario.