(massima n. 1)
In caso di mandato o procura alle liti rilasciata in corso di causa al difensore nominato in sostituzione di altro, il rilascio stesso č valido anche se avvenuto sull'originario atto di citazione rilevando ai fini di una valida costituzione il fatto della esistenza della procura che ben puō risultare da tale atto, in quanto, non facendosi luogo all'instaurazione di un nuovo procedimento, ma alla prosecuzione, pure dopo l'interruzione, dell'unico procedimento in corso, del quale permangono tutti gli effetti sostanziali e processuali, non appare giustificata la necessitā che la costituzione stessa avvenga con deposito di nuova comparsa o anche con un atto comunque diverso da quelli indicati nell'art. 83 c.p.c., non costituendo tale irregolaritā, ove non appaia dubbia la volontā della parte di conferire la procura, una nullitā rilevabile di ufficio ed essendo sanabile per acquiescenza, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., mentre il silenzio della sentenza sulla eccezione al riguardo sollevata deve fare presumere che il giudice abbia esercitato l'attivitā di controllo e constatato la regolare formazione del contraddittorio.