(massima n. 1)
L'art. 41 secondo comma c.p.c., il quale conferisce alla pubblica amministrazione, che non sia parte in causa, il potere di chiedere che sia dichiarato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del difforme trattamento rispetto alle parti in causa, tenuto conto che queste trovano adeguata tutela nella facoltą di richiedere il regolamento preventivo, ovvero di proporre impugnazione ordinaria anche sul punto della giurisdizione, il riscontro della cui sussistenza, peraltro, resta in primo luogo ed anche d'ufficio affidato al giudice.