(massima n. 1)
Ricorre la figura dell'arbitraggio quando le parti conferiscono ad un terzo (arbitratore) l'incarico di determinare, di regola secondo equità, uno degli elementi del negozio in formazione, non ancora perfezionato per la mancanza di quell'elemento, cioè l'incarico di svolgere un'attività da cui esula qualsiasi contenuto decisorio su questioni controverse, laddove con l'arbitrato rituale e con quello irrituale le parti tendono a conseguire, quali protagoniste di un conflitto, un giudizio decisorio sullo stesso, con la sola differenza che, mentre con il primo (arbitrato rituale) essi vogliono giungervi adottando il procedimento previsto dal codice di rito, col secondo (arbitrato irrituale) vi giungono impegnandosi a far proprio il regolamento della controversia che gli arbitri liberi, conformemente al mandato ricevuto, hanno adottato. Il determinare se ci si trovi di fronte ad un lodo rituale o irrituale, oppure ad un arbitraggio, implica un'indagine sulla volontà della parti e, nell'ipotesi di materia sottratta all'autonomia privata, sulla ratio della legge che disciplina il meccanismo di determinazione del terzo. L'art. 6, secondo comma, della L. 19 maggio 1975, n. 169 sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale, nello stabilire che il prezzo del naviglio, che le società di navigazione a carattere regionale di nuova istituzione sono tenute a rilevare dalle società di navigazione già concessionarie dei servizi, è determinato da un apposito collegio peritale con funzioni di arbitro inappellabile, ha previsto una ipotesi legale di arbitraggio, ma ciò non esclude che le parti, le quali per il resto conservano la disponibilità dei loro diritti, possano espressamente e concordemente richiedere ai componenti del collegio di pronunciarsi come arbitri rituali per la risoluzione di questioni giuridiche prospettabili in rapporto alla determinazione del prezzo e ad essi sottoposte con la formulazione di quesiti e controquesiti (nella specie, in ordine al tempo in relazione al quale il prezzo di rilievo doveva essere determinato), tale richiesta non trovando alcun ostacolo nella legge suindicata, in quanto si risolve nell'attribuzione dell'anzidetto collegio di un potere più incisivo di quello proprio dell'arbitratore, nella salvaguardia dello scopo sostanziale della legge stessa, che è quello di conferire a terzi qualificati il potere di determinare equitativamente il prezzo.