(massima n. 1)
A norma dell'art. 409 n. 3 c.p.c., la competenza del pretore come giudice del lavoro per le controversie nascenti dai rapporti di agenzia postula che questi si esplichino mediante prestazioni dell'agente a carattere prevalentemente personale, il quale non č escluso, di per sé, dall'uso di una ditta, da parte dell'agente, o dall'esistenza di una societā di fatto tra costui e suoi collaboratori, ma, in tal caso, deve essere valutato in relazione all'opera dei collaboratori medesimi, che svolgono attivitā non meramente esecutiva e secondaria rispetto al titolare del rapporto, nonché in riferimento ai capitali impiegati, al fatturato e ad ogni altro elemento idoneo a determinare o negare il carattere stesso. (In applicazione del principio di cui alla massima, si č esclusa l'applicabilitā dell'art. 409 n. 3 c.p.c. ad un rapporto di agenzia nel quale l'agente si era organizzato ad impresa autonoma, deputando al coniuge lo svolgimento preponderante dell'attivitā amministrativa e commerciale dell'azienda).