(massima n. 1)
Allo stato della vigente normativa, il «gruppo» o «collegamento» di società è tale solo in senso economico e, sul piano giuridico, è considerato ai limitati effetti previsti dal codice civile (artt. 2359, 2424, primo comma, n. 10, 2624), senza che possa in alcun modo parlarsi, rispetto ad esso, di personalità giuridica (la quale permane in capo alle singole società componenti) e neppure di una qualsiasi, pur limitata, forma di soggettività o di centro d'imputazione. Pertanto, detto collegamento, in quanto fenomeno di mero fatto, non è di per sé idoneo né a produrre l'unificazione dei successivi rapporti intrattenuti da un dipendente con diverse società appartenenti allo stesso gruppo né ad escludere la diversità delle sedi delle società collegate e delle rispettive dipendenze, con l'ulteriore conseguenza che la sede della società collegata, presso la quale un lavoratore sia stato comandato o distaccato dalla società sua datrice di lavoro, non può essere considerata come dipendenza di quest'ultima ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi dell'art. 413 c.p.c.