(massima n. 1)
Il vizio di notificazione dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, per l'erronea identificazione dell'organo munito di rappresentanza organica, deve considerarsi sanato per effetto della costituzione in giudizio dell'organo legittimato a rappresentare l'ente, senza che possa farsi questione dell'avvenuta scadenza del termine per proporre il ricorso, non costituendo il regolamento preventivo di giurisdizione un mezzo di impugnazione ad essendo esso precluso soltanto dalla decisione della causa nel merito in primo grado.