(massima n. 1)
La rinuncia, nel corso del giudizio di primo grado, da parte di uno dei contitolari di un rapporto indivisibile (nella specie, coeredi), ancorché non costituito, alla correlativa pretesa fatta valere in giudizio dagli altri titolari, determina la sua carenza di interesse alla proposizione dell'azione intentata, ed escludendo che nei suoi riguardi abbia alcun riflesso l'esito del relativo giudizio, determina la non necessitą dell'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.