(massima n. 1)
L'autorità del giudicato opera entro i limiti degli elementi costitutivi dell'azione, ma l'ambito della sua estensione si determina non soltanto relativamente all'oggetto della controversia ed alle ragioni fatte valere dalle parti (giudicato esplicito), ma anche con riguardo agli accertamenti che sono necessariamente ed inscindibilmente collegati alla decisione di cui costituiscono il presupposto, sicché la cosa giudicata si forma sia sulle statuizioni espresse nel dispositivo sia sulle affermazioni che si presentano come il fondamento logico giuridico della decisione adottata. (Nella specie, sancendo tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano negato che in una controversia promossa dal lavoratore, al fine di ottenere un determinato inquadramento alla stregua delle mansioni svolte, potesse riconoscersi rilievo agli accertamenti — coperti dal giudicato — espletati da altro giudice al fine di conoscere della domanda di impugnativa del licenziamento irrogato al medesimo lavoratore per il suo rifiuto di svolgere mansioni asseritamente diverse da quelle che gli erano state precedentemente assegnate).