(massima n. 1)
Qualora la domanda riconvenzionale, nelle cause soggette al rito del lavoro, quali le controversie in tema di rapporti agrari, sia stata tempestivamente proposta dal convenuto in sede di costituzione, a norma dell'art. 416 c.p.c., l'eventuale inosservanza del disposto dell'art. 418 c.p.c., circa la fissazione di una nuova udienza per la discussione anche di tale domanda riconvenzionale e la notificazione all'attore del relativo provvedimento, resta irrilevante se l'attore stesso, all'udienza gią fissata per la trattazione del suo ricorso, accetti il contraddittorio, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.