(massima n. 1)
Nelle obbligazioni pecuniarie (debito di valuta), il maggior danno da svalutazione monetaria, dovendo, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., essere dimostrato dal creditore, è perciò stesso soggetto (anche) all'onere d'allegazione, sicché il giudice non può liquidarlo d'ufficio, diversamente da quanto accade in materia di obbligazioni da fatto illecito (debito di valore) in cui la domanda di risarcimento comprende, senza necessità d'espressa formulazione, qualsiasi danno, e quindi anche quello conseguente al diminuito potere d'acquisto della moneta.