(massima n. 1)
L'art. 82 comma terzo c.p.c. nella parte in cui nel richiedere l'assistenza tecnica della parte nei procedimenti davanti al tribunale ed alle corti d'appello — e quindi anche nei procedimenti camerali contenziosi — fa salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, deve essere interpretato nel senso che tale salvezza sussiste, oltre che per il caso di specifica disposizione in questo senso, anche per le ipotesi in cui, data la peculiarità delle fasi di determinati procedimenti, il dover far ricorso al patrocinio, oneroso o gratuito, di un difensore come condizione essenziale al compimento di atti processuali, entro rigorose scadenze, si risolverebbe in un irreparabile danno per la parte. Tale principio si applica, allo scopo di evitare il pregiudizio del genitore, spesso in difficili condizioni economiche o culturali, nella prima fase del procedimento di adottabilità, nonché nel procedimento contenzioso, che si svolge a seguito di opposizione al decreto di adottabilità, nel quale deve ritenersi consentito al genitore di stare in giudizio personalmente — ma sempre salvo il suo diritto di farsi assistere da un difensore fin dal primo momento della procedura di adozione speciale — sia per agevolare l'esercizio del suo diritto ad avere un riesame della decisione, sia perché l'ulteriore svolgimento del giudizio assume carattere officioso per la tutela di interessi che hanno riflessi pubblicistici.