(massima n. 1)
La deduzione, da parte del convenuto, della propria estraneitā alla lite non incide sull'interesse del convenuto medesimo a contestare la giurisdizione del giudice davanti al quale č stato citato, e non gli preclude la facoltā di esperire ricorso per regolamento preventivo, a norma dell'art. 41 c.p.c.