(massima n. 1)
L'estinzione del processo, per rinuncia agli atti, ha carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, con la conseguenza che il giudice, chiamato a provvedere in proposito, deve dichiarare tale estinzione sulla base del mero riscontro della ricorrenza di una rinuncia rituale ed efficace (nella specie, in quanto contenuta in documento sottoscritto notificato alla controparte, e non abbisognante di accettazione di questa per difetto di un suo interesse alla prosecuzione del processo), a prescindere da ogni altra indagine, e, quindi, anche dall'esame degli accordi fra le parti precedenti la rinuncia medesima.