(massima n. 1)
In tema di obbligazioni pecuniarie, la sopravvenuta svalutazione monetaria, quale fatto potenzialmente idoneo a provocare al creditore un maggior danno, risarcibile ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1224, secondo comma c.c., giustifica di per sé una pronuncia di condanna generica del debitore al ristoro del danno medesimo, mentre resta a carico del creditore, nel giudizio di liquidazione, l'onere di allegare e provare l'effettivo pregiudizio patrimoniale risentito per tale svalutazione.