(massima n. 1)
Se in una procedura di esecuzione mobiliare il debitore esecutato proponga opposizione deducendo, oltre che l'inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e l'impignorabilitą assoluta dei beni staggiti, anche vizi formali del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, la domanda configura una opposizione all'esecuzione per i primi motivi ed un'opposizione agli atti esecutivi per gli altri, con la conseguenza che, se il valore della causa ecceda i limiti della sua competenza, il pretore dovrą rimettere al tribunale soltanto la cognizione della prima, e ritenere, invece, il giudizio relativo all'opposizione agli atti esecutivi, devoluto alla sua competenza esclusiva ed inderogabile.