(massima n. 1)
L'ufficiale giudiziario č competente a notificare atti del suo ministero anche a persone residenti o domiciliate fuori della sua circoscrizione territoriale, purché l'atto da notificare si riferisca ad un procedimento di competenza del giudice cui l'ufficiale notificante č addetto, e, pertanto, la notificazione dell'atto contenente controricorso per cassazione e ricorso incidentale, eseguita da un ufficiale giudiziario di una circoscrizione territoriale diversa da quella di Roma, č nulla. Tale nullitā, in quanto suscettibile di sanatoria solo con salvezza dei diritti quesiti, non č sanata per effetto della costituzione in giudizio della parte intimata, nell'ipotesi di notificazione effettuata oltre il termine fissato dall'art. 371 c.p.c.