(massima n. 1)
Il ricorso per regolamento di giurisdizione č inammissibile, quando venga proposto in relazione ad un processo di merito in cui si sia verificata una causa di estinzione (nella specie, estinzione per mancata riassunzione del processo interrotto nel termine perentorio dell'art. 305 c.p.c.) tempestivamente eccepita dalla controparte, ancorché l'estinzione stessa non sia stata ancora dichiarata, atteso che la proponibilitā di tale ricorso postula la pendenza del procedimento sul quale č destinata ad incidere la richiesta definizione della questione di giurisdizione.