(massima n. 1)
Fuori dei casi in cui è obbligatoria, l'applicazione dei cosiddetti indici I.S.T.A.T. nel calcolo della svalutazione monetaria è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice del merito, salvo che la parte alleghi e documenti i suddetti indici, importando questo la necessità di specifica e congrua motivazione nel caso di loro disapplicazione. Conseguentemente, ove tale allegazione non sia stata effettuata, l'applicazione in concreto degli indici di svalutazione da parte del giudice del merito non può essere soggetta al sindacato di legittimità sotto il profilo dell'inosservanza dei limiti parametrici dei suddetti indici.